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Condizioni Contrattuali

Contratto di Trasporto


Articolo 1: Oggetto del Contratto
1.1 Intermove SRLS di seguito Lo “Spedizioniere” si impegna a trasportare per conto e a rischio
del Committente le seguenti merci:
[descrizione dettagliata delle merci, quantità, peso, volume, natura, tipo di imballaggio, ecc.].
1.2 Il trasporto avverrà dalle seguenti località:
da [luogo di carico]
a [luogo/luoghi di scarico],
con mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti sul trasporto nazionale ed internazionale.
Il peso massimo per cui lo Spedizioniere si assume la responsabilità è di 1200 kg per un furgone
con massa a pieno carico di 3,5 tonnellate e di 3500 kg per un furgone con rimorchio con massa
a pieno carico di 7 tonnellate.
1.3 I trasporti verranno effettuati sia con personale e mezzi propri dello Spedizioniere, sia, ove
necessario, tramite l'ingaggio di Vettori accuratamente selezionati. Lo Spedizioniere garantisce
che tutti i Vettori incaricati per il trasporto delle merci sono in possesso della licenza di trasporto
internazionale conto terzi, obbligatoria ai sensi delle normative italiane e comunitarie, nonché di
tutte le autorizzazioni richieste per l’esercizio regolare della loro attività (art. 8 del presente
contratto). Lo Spedizioniere si impegna a comunicare al Committente i dati identificativi dei
vettori terzi incaricati, qualora questi si rendessero necessari.
1.4 Valore della Spedizione: Il valore dichiarato delle merci oggetto del presente contratto è pari
a [inserire valore della merce in euro],
come concordato tra le parti e dichiarato dal Committente. Tale valore, IVA esclusa, rappresenta
il limite massimo di responsabilità dello Spedizioniere in caso di perdita, danneggiamento o
deterioramento della merce durante il trasporto, salvo diversa previsione specificata nelle
clausole di responsabilità.


Articolo 2: Termine di Ritiro e di Consegna
2.1 Termine di Ritiro
2.1.1 Lo Spedizioniere si impegna a ritirare la merce dal [data]
al [data], con un preavviso minimo di 24/48 ore al Committente per
comunicare l'orario indicativo del ritiro. Il ritiro avverrà presso il luogo di carico indicato dal
Committente, salvo diversa pattuizione tra le parti.
2.1.2 In caso di impossibilità di eseguire il ritiro entro il termine stabilito per causa di forza
maggiore o per circostanze imputabili al Committente (ad es. mancanza di documentazione,
imballaggio inadeguato, ecc.), il ritiro potrà essere posticipato previa comunicazione scritta. Per
"cause di forza maggiore" si intendono eventi imprevedibili e inevitabili, esterni alla volontà delle
parti e che impediscono l'esecuzione del contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
calamità naturali (terremoti, alluvioni, incendi, ecc.), eventi bellici, terrorismo, scioperi nazionali,
epidemie, provvedimenti dell'autorità (embarghi, quarantene, ecc.), interruzioni prolungate di
energia elettrica o di servizi essenziali, rotture imprevedibili del mezzo di trasporto, incidenti
stradali, e altri eventi analoghi che impediscano il regolare svolgimento del servizio di trasporto.
In tali circostanze, il nuovo termine di ritiro sarà concordato dalle parti, senza alcuna
responsabilità per lo Spedizioniere, suoi addetti e aziende terze.
2.1.3 Nel caso in cui il Committente non sia in grado di fornire la merce per il ritiro alla data
stabilita, eventuali costi aggiuntivi derivanti da ritardi (come il noleggio di magazzini temporanei,
veicoli aggiuntivi o maggior tempo impiegato dal trasportatore) saranno a carico del
Committente.


2.2 Termine di Consegna
2.2.1 Il termine massimo per la consegna della merce è di 30 giorni lavorativi dalla data di ritiro,
salvo diversa pattuizione scritta tra le parti,tenendo conto dei tempi di viaggio, della natura del
trasporto (ad es. se trattasi di trasporto in groupage o dedicato) e di eventuali esigenze di
deposito temporaneo della merce.
2.2.2 In ogni caso, il trasporto dovrà essere completato nel più breve tempo possibile in relazione
alla distanza e alle modalità di trasporto, salvo diversa pattuizione tra le parti.


2.2.3 Clausola integrata:
Il Committente stima che il peso totale del carico non supererà i 1200 kg per furgone con un
peso massimo a pieno carico di 3,5 tonnellate. Per furgoni con rimorchio, il peso massimo del
carico sarà di 3500 kg, con un peso complessivo massimo a pieno carico di 7 tonnellate. Il
Committente si impegna a fornire allo Spedizioniere una stima accurata del peso del carico,
tenendo conto delle eventuali tolleranze dovute alla natura degli oggetti da trasportare (es.
mobili, divani).
Lo Spedizioniere si impegna a eseguire il trasporto nel rispetto delle normative vigenti in materia
di sicurezza stradale e carico massimo autorizzato. Le parti collaboreranno per definire le
modalità di trasporto più adatte, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del carico e dei
mezzi disponibili.
Nel caso in cui, a seguito di un controllo da parte delle autorità competenti di uno Stato Europeo
o Extraeuropeo (inclusi Svizzera e Norvegia), venga rilevato un significativo superamento dei
limiti di peso indicati, il Committente si assume la piena responsabilità per:
a) Eventuali danni al veicolo,
b) Ritardi nella consegna,
c) Sanzioni amministrative,
d) Incidenti causati o aggravati dal sovraccarico,
e) Altre problematiche derivanti dal superamento del peso consentito.
Il Committente riconosce che, ai sensi della normativa vigente, il superamento dei limiti di peso
può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative a carico del proprietario del veicolo. In
caso di controllo stradale e accertamento del sovraccarico, il Committente sarà tenuto al
pagamento immediato della sanzione e di eventuali costi aggiuntivi, tra cui:
a) Le operazioni di scarico e stoccaggio della merce in eccesso;
b) Il deposito temporaneo della merce in magazzini, incluse eventuali spese doganali;
c) Il noleggio di un mezzo aggiuntivo per il trasporto della merce eccedente, qualora necessario.
Nel caso di carichi particolarmente voluminosi o complessi, le parti potranno concordare modalità
di trasporto alternative, come la suddivisione del carico in più spedizioni o l’utilizzo di un
rimorchio, con conseguenti adeguamenti dei costi e dei tempi di consegna.


2.2.4 Cause di Forza Maggiore e Ritardi Giustificati
Le parti riconoscono che lo Spedizioniere non sarà ritenuto responsabile per ritardi nel ritiro o
nella consegna causati da eventi di forza maggiore, come definiti nella clausola 7, o da
circostanze al fuori del controllo dello Spedizioniere, come scioperi, condizioni atmosferiche
avverse, restrizioni governative, blocchi stradali o qualsiasi altra situazione che renda
temporaneamente impossibile l'adempimento delle obbligazioni di trasporto.
In tali casi, lo Spedizioniere dovrà informare tempestivamente il Committente dell'evento che ha
causato il ritardo e delle nuove tempistiche previste per il ritiro o la consegna, che dovranno
essere concordate in buona fede tra le parti.
Le parti concordano che eventi di forza maggiore includono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, calamità naturali, guerre, rivolte, pandemie, incendi, scioperi, chiusure doganali o
portuali, o altri eventi straordinari, come ad esempio il mancato o ritardato pagamento, che
rendano impossibile o impraticabile l'esecuzione del trasporto. In tali casi, nessuna delle parti
sarà ritenuta responsabile per eventuali penali o danni derivanti dal ritardo o dalla mancata
esecuzione del contratto.


2.2.5 Esclusione di responsabilità per stima simulata di peso e volume
Il Committente riconosce e accetta che, al momento della compilazione dei dati relativi ai beni da
trasportare sul sito dello Spedizioniere, il sistema può generare automaticamente una stima
simulata di peso e dimensioni basata su valori medi predefiniti per i vari oggetti (ad esempio,
mobili, materassi, divani). Tale stima ha scopo puramente indicativo e non riflette
necessariamente il peso e le dimensioni reali dei beni da trasportare.
Il Committente si impegna a fornire le informazioni più accurate possibili in merito a peso e
volume, verificando che i dati inseriti siano corretti. Qualora non sia in grado di fornire
informazioni precise, il Committente si assume la responsabilità per qualsiasi discrepanza tra i
dati stimati e quelli effettivi, e accetta che qualsiasi costo, ritardo, sanzione amministrativa o
altro inconveniente derivante da una stima inaccurata sia a proprio carico.
In particolare, il Committente si impegna a:
a) Verificare la correttezza delle informazioni inserite riguardanti peso e dimensioni dei beni da
trasportare;
b) Assumersi ogni responsabilità per eventuali costi aggiuntivi, ritardi, sanzioni amministrative o
altre problematiche derivanti da discrepanze tra la stima automatica generata dal sito e le misure
effettive dei beni;
c) Pagare immediatamente eventuali sanzioni imposte dalle autorità doganali o stradali, e a
sostenere i costi per lo scarico e il trasporto aggiuntivo della merce in eccesso, qualora
necessario.
Lo Spedizioniere non sarà in alcun modo responsabile per errori nelle stime di peso e volume
generate dal sistema, né per i costi o i danni derivanti da tali errori. Il Committente è tenuto a
informarsi preventivamente sul peso e le dimensioni reali dei propri beni e a fornire dati accurati
per il corretto svolgimento del servizio di trasporto.


2.2.6 Clausola di esclusione di responsabilità per imballaggio eseguito dal Committente
Imballaggio della merce
Il Committente è interamente responsabile per l'imballaggio dei beni da trasportare, a meno che
non sia espressamente concordato che l'imballaggio sarà effettuato dallo Spedizioniere o da un
soggetto terzo incaricato dallo Spedizioniere. Gli imballaggi eseguiti dal Committente devono
essere adeguati a garantire la sicurezza e l'integrità dei beni durante il trasporto.

In particolare, il Committente si impegna a:
a) Imballare correttamente gli oggetti fragili (come piatti, bicchieri, ceramiche, ecc.) in modo da
proteggerli da urti e scossoni;
b) Utilizzare imballaggi originali o altre soluzioni professionali per gli oggetti elettronici (come
televisori, computer, ecc.), qualora tali imballaggi siano disponibili;
c) Fornire scatole e contenitori adeguati alle dimensioni e alla natura degli oggetti da trasportare.
Esclusione di responsabilità: Lo Spedizioniere non sarà responsabile per eventuali danni ai
beni che derivano da un imballaggio inadeguato, insufficiente o improprio eseguito dal
Committente a causa dell’impossibilità di verificare l’accuratezza degli imballi

In particolare, lo Spedizioniere non sarà responsabile per:
a) Danni a oggetti fragili (es. piatti, vetri, ceramiche) non imballati correttamente dal
Committente;
b) Danni a dispositivi elettronici (come televisori, computer, elettrodomestici, lampadari) non
imballati nella loro confezione originale o in imballaggi adeguati;
c) Danni derivanti da scatole o contenitori non adeguati al tipo di merce trasportata.
Verifica dello stato dell'imballaggio: Qualora lo Spedizioniere o il suo personale rilevino al
momento del ritiro della merce che l'imballaggio fornito dal Committente è visibilmente
inadeguato o insufficiente per proteggere i beni, lo Spedizioniere potrà:
a) Richiedere al Committente di migliorare l'imballaggio prima del trasporto;
b) Rifiutare il ritiro della merce, addebitando al Committente eventuali costi per il tempo perso o
il ritardo causato;
c) Procedere comunque al trasporto, con riserva e senza assumersi alcuna responsabilità per
danni derivanti da tale imballaggio insufficiente o inadeguato.


Documentazione:

Il Committente si impegna a fornire, ove applicabile, una descrizione
dettagliata della merce imballata e delle modalità di imballaggio. In caso di danni, la descrizione
dell'imballaggio potrà essere utilizzata per verificare la conformità agli standard richiesti per il
tipo di merce trasportata.


Imballaggio fornito dallo Spedizioniere:

Qualora il Committente richieda che l'imballaggio venga eseguito dallo Spedizioniere, i costi aggiuntivi relativi a tale servizio saranno previamente concordati per iscritto. In tal caso, lo Spedizioniere sarà responsabile per la corretta esecuzione dell'imballaggio.


2.2.7 Danni di piccola entità, deprezzamento del valore e notifica
In caso di danni di piccola entità riscontrati su oggetti fragili o di valore (come vasi, vetri,
specchi, graffi su mobili, televisori e attrezzature elettroniche, o altri beni simili), in assenza di
fatture e scontrini, le parti concordano che il risarcimento sarà calcolato sulla base del valore
attuale dell'oggetto al momento del danno, tenendo conto di un deprezzamento proporzionale
basato sull'età, lo stato di usura e il valore commerciale.


Determinazione dell'età e del deprezzamento: Se l'età dell'oggetto non può essere determinata in
modo preciso attraverso prove documentali (come fatture o ricevute di acquisto), il valore residuo
sarà determinato sulla base di una valutazione comune tra le parti, che terrà conto del valore di
mercato attuale per oggetti simili in condizioni paragonabili, nonché dello stato di conservazione
dell'oggetto al momento del danno.


Valutazione del danno: Le parti si impegnano a concordare il valore del danno in modo equo e
proporzionale. In caso di disaccordo sulla valutazione, le parti potranno rivolgersi a un perito
indipendente, il cui parere sarà vincolante. Le spese per il perito saranno suddivise equamente
tra le parti.
Risarcimento:

Il valore concordato per il danno sarà detratto dal pagamento finale dovuto dal
Committente allo Spedizioniere. Il risarcimento sarà limitato al valore attuale dell'oggetto
determinato secondo la metodologia sopra descritta e non potrà in alcun caso superare il valore
commerciale dell'oggetto al momento della consegna.


Esclusione per danni minori:

Non saranno considerati risarcibili i danni di entità inferiore a 500
euro. Danni derivanti da usura normale o difetti preesistenti non saranno coperti da risarcimento.


Clausola di buon senso:

Le parti si impegnano a risolvere in buona fede eventuali controversie
riguardanti danni di piccola entità. In caso di disaccordo, il valore residuo sarà determinato da un
perito indipendente il cui costo sarà equamente ripartito tra le parti.


Accertamento del danno:

Il Committente si impegna a verificare lo stato della merce al momento
della consegna e a notificare per iscritto allo Spedizioniere eventuali danni allegando idonea
documentazione fotografica o video, una descrizione dettagliata dei danni riscontrati e il relativo
valore attualizzato entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna. La firma del documento di
trasporto CMR senza riserva oppure, trascorso tale termine di 5 giorni, la merce si considererà
accettata senza riserva e lo Spedizioniere non sarà responsabile per danni non notificati entro il
termine indicato. Nella quantificazione del danno saranno fornite le fotografie scattate dallo
spedizioniere in fase di consegna della merce.


Definizione di danno di piccola entità: I danni di piccola entità sono definiti come danni che:
a) Non compromettono la funzionalità dell'oggetto o il suo normale utilizzo (ad esempio, graffi
superficiali, piccole ammaccature, imperfezioni estetiche);
b) Sono stimati in un valore economico inferiore a 500 euro.
Qualsiasi danno che superi questa soglia economica o che comprometta la funzionalità
dell'oggetto sarà considerato come danno di maggiore entità, e sarà gestito secondo le
disposizioni previste per danni maggiori.
Gestione dei danni di piccola entità: In caso di danni di piccola entità riscontrati su oggetti
fragili o di valore (ad esempio, graffi su mobili, piccoli segni su superfici di vetro o metallo, ecc.),
le parti concordano che il risarcimento sarà limitato al valore residuo dell'oggetto, calcolato
tenendo conto del deprezzamento come specificato nelle clausole [2.2.6] e [2.2.7].
Esclusione di responsabilità per danni di valore inferiore a 500 euro: si applica Franchigia per i
danni di entità inferiore a 500 euro che non saranno considerati risarcibili, salvo che non siano
stati causati da dolo o negligenza grave del vettore. La franchigia di 500 euro, come definita nel nostro regolamento, si applica al singolo oggetto danneggiato, e non al totale dei danni cumulati, coerentemente con la distinzione tra 'danno di piccola entità' e 'danno di maggiore entità'. Ne consegue che eventuali danni stimabili singolarmente al di sotto di tale soglia non sono risarcibili.
Esempi di danni di piccola entità: A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella
categoria dei danni di piccola entità:
a) Graffi superficiali su mobili o superfici in legno;
b) Piccole ammaccature su oggetti metallici;
c) Piccole scheggiature su oggetti di vetro o ceramica;
d) Difetti estetici che non influiscono sull'utilizzo dell'oggetto.

Definizione di danno di maggiore entità: Si considera un danno di maggiore entità qualsiasi
danno che: a) Compromette la funzionalità dell'oggetto o il suo utilizzo (ad esempio, danni
strutturali, rottura di parti essenziali, malfunzionamenti causati da urti o cadute); b) È stimato in
un valore economico superiore a 500 euro.
Gestione dei danni di maggiore entità: In caso di danni di maggiore entità, le parti
concordano che il risarcimento sarà calcolato sulla base del valore residuo dell'oggetto al
momento del danno, tenendo conto del deprezzamento come indicato nelle clausole [2.2.5] e
[2.2.6] (deprezzamento proporzionale con e senza documentazione) e della franchigia di 500
euro. Il Committente potrà richiedere: a) Risarcimento monetario pari al valore residuo
dell'oggetto danneggiato; b) Riparazione dell'oggetto, se tecnicamente possibile e se i costi di
riparazione non superano il valore residuo dell'oggetto; c) Sostituzione dell'oggetto, con un
oggetto di valore e caratteristiche equivalenti, previa disponibilità e concordanza tra le parti.
Perito indipendente per la valutazione del danno:
In caso di disaccordo sulla valutazione del danno o del valore residuo dell'oggetto, le parti
potranno rivolgersi a un perito indipendente scelto di comune accordo, il cui parere sarà
vincolante. Il costo del perito sarà equamente suddiviso tra le parti.
Articolo 3: Corrispettivo
Il Committente corrisponderà allo Spedizioniere un compenso pari a euro, IVA esclusa.
Il pagamento avverrà nelle seguenti modalità:
Articolo 4: Obblighi dello Spedizioniere
• Organizzare e gestire il trasporto nel rispetto delle norme vigenti.
• Fornire al Committente tutta la documentazione necessaria (lettera di vettura, bolla di
consegna, ecc.).
• Fornire al cliente l'assicurazione vettoriale.
• Informare tempestivamente il Committente di eventuali ritardi o imprevisti.
• Consegnare la merce nel luogo e nei termini concordati, in buono stato e perfettamente
imballata.
• Essere responsabile di eventuali danni alla merce da lui imballata e trasportata come
indicato al punto 2.2.7 lettera E.
Articolo 5: Obblighi del Committente
• Fornire allo Spedizioniere la merce correttamente imballata e accompagnata da tutta la
documentazione necessaria.
• Verificare lo stato della merce al momento della consegna e segnalare eventuali danni per
iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna.
• Pagare il corrispettivo pattuito nei termini stabiliti.
Fornire una dichiarazione di elezione di domicilio, indicando una persona di riferimento in
Italia con nome, cognome, grado di parentela e recapiti (indirizzo, telefono, email), presso
cui ricevere eventuali comunicazioni in caso di residenza estera.

Articolo 6: Responsabilità
Lo Spedizioniere è responsabile dei danni alla merce causati da sua colpa o negligenza, salvo il
caso di forza maggiore o caso fortuito. La responsabilità dello Spedizioniere è limitata al valore
dichiarato della merce supportato da documentazione fiscale e come indicato all'articolo 2.2.6.
Responsabilità, Pagamento e Fondo di Garanzia
• Responsabilità: Il Vettore è responsabile per la perdita o il danneggiamento della merce
trasportata, salvo che provi che l'evento dannoso sia stato causato da forza maggiore, da
colpa esclusiva del Committente o da vizi intrinseci della merce stessa.
• Pagamento: Il Committente verserà il corrispettivo pattuito allo Spedizioniere, il quale si
occuperà di liquidare i vettori secondo gli accordi intercorsi. In caso di pagamento diretto
al Vettore, il Committente dovrà fornire allo Spedizioniere copia della ricevuta di
pagamento.
• Fondo di Garanzia: Il Committente può accedere ad un fondo di garanzia, gestito da
Intermove Srls, versando una somma pari al 5% ogni 1000 euro garantiti , destinato
esclusivamente a risarcire danni alla merce compresi tra 500 euro e 3000 euro, nei limiti
indicati al punto 1.4. Tale fondo di garanzia sarà utilizzato per risarcire il Committente per
i danni che NON superano il limite di 3000 euro e per i quali non viene attivata la
procedura di risarcimento assicurativo. Il fondo di garanzia non è cumulabile con
l'assicurazione e viene utilizzato per coprire eventuali danni non coperti dalla stessa.
• Assicurazione del Vettore: Il Vettore è tenuto a mantenere in vigore una polizza
assicurativa vettoriale adeguata a coprire i danni alla merce durante il trasporto. Il Vettore
si impegna a fornire allo Spedizioniere copia della polizza assicurativa, attestante la
copertura dei rischi connessi al trasporto, con indicazione dei massimali e delle coperture.
Il Vettore è tenuto a comunicare tempestivamente allo Spedizioniere eventuali modifiche o
revoche della polizza assicurativa.
Articolo 7: Risoluzione del Contratto
Il contratto potrà essere risolto per giusta causa da ciascuna delle parti in caso di grave
inadempimento dell'altra parte, ovvero in caso di mancato pagamento del corrispettivo entro i
termini stabiliti, di mancata consegna della merce nei termini pattuiti, di danni gravi alla merce
durante il trasporto o di violazione delle clausole contrattuali. La parte che intende risolvere il
contratto dovrà comunicarlo all'altra parte per iscritto, con un preavviso di 7 giorni.
Articolo 8: Clausola di riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di carattere confidenziale
acquisite in relazione all'esecuzione del presente contratto, e a non divulgarle a terzi senza il
preventivo consenso scritto dell'altra parte.
Articolo 9: Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa
all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Cuneo.
Articolo 10: Subappalto
Lo Spedizioniere si riserva la facoltà di affidare in tutto o in parte l'esecuzione del presente
contratto a terzi, purché debitamente qualificati e assicurati, comunicando tempestivamente al
Committente i dati identificativi del vettore terzo incaricato. Lo Spedizioniere rimane comunque
responsabile nei confronti del Committente per l'operato dei terzi.
Articolo 11: Varie
• Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e firmata da
entrambe le parti.
• Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo verbale o scritto
intercorso tra le parti in relazione al medesimo oggetto.
• Le parti dichiarano di aver letto e compreso il contenuto del presente contratto e di
accettarne integralmente le condizioni.
Letto, approvato e sottoscritto
[Data]
[Firma Spedizioniere]
[Timbro e firma leggibile]
[Firma Committente]
[Timbro e firma leggibile]
Dichiarazione di elezione di domicilio
Io sottoscritto/a [Nome e Cognome del Committente],
nato/a a [Luogo di nascita]
il [Data di nascita]
residente in [Indirizzo di residenza]
codice fiscale [Codice Fiscale]
ai fini del presente contratto di trasporto stipulato in data [data]
con Intermove Srls, con sede in Via Basse Macra 12 - 12020 - Villar San Costanzo, Partita IVA
03803510043, eleggo domicilio presso:
[Nome e Cognome della persona di riferimento]
[Grado di parentela con il Committente]
[Indirizzo completo]
[Recapito telefonico]
[Indirizzo email]
Il Committente riconosce di avere un debito nei confronti dello Spedizioniere come indicato
all'Articolo 3: Corrispettivo.

Dichiaro di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative al presente contratto,
comprese eventuali notifiche di atti giudiziari e/o extragiudiziali, saranno validamente effettuate
presso il domicilio eletto, anche in caso di mio trasferimento all'estero.
[Luogo e data]
[Firma del Committente]
Approvazione specifica delle clausole
Con la presente, il Committente dichiara di aver letto e compreso le seguenti clausole del
contratto e di approvarle specificamente:
• Articolo 1.4: Valore della Spedizione
• Articolo 2.2.6: Clausola di esclusione di responsabilità per imballaggio eseguito dal Committente
• Articolo 2.2.7: Danni di piccola entità, deprezzamento del valore e notifica
• Articolo 6: Responsabilità, Pagamento e Fondo di Garanzia
[Luogo e data]
[Firma del Committente]

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