
Sanzioni per Esercizio Abusivo dell'Autotrasporto di Cose per Conto Terzi e Affidamento a Soggetti Non Autorizzati
La regolarità nell'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi in Italia rappresenta un pilastro fondamentale non solo per la conformità alle normative vigenti, ma anche per garantire la sicurezza stradale, promuovere una concorrenza leale tra gli operatori del settore e tutelare i diritti dei lavoratori. Il quadro normativo di riferimento è complesso e stratificato, avendo come fulcro la Legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e ha disciplinato gli aspetti fondamentali dell'attività. A questa si sono aggiunti nel tempo numerosi interventi legislativi, tra cui spicca il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha introdotto significative novità in termini di responsabilità estesa lungo la filiera del trasporto.
Inizialmente, la normativa si concentrava prevalentemente sulla figura del vettore.
Tuttavia, la persistenza di fenomeni di abusivismo ha reso evidente la necessità di un approccio più ampio. L'evoluzione legislativa, culminata con il D.Lgs. 286/2005, ha infatti esteso la responsabilità anche al committente, al caricatore e al proprietario della merce. Questa evoluzione non è casuale, ma riflette la consapevolezza del legislatore che la domanda di servizi di trasporto a costi irrealisticamente bassi, spesso offerti da operatori abusivi, contribuisce ad alimentare il fenomeno. Coinvolgendo attivamente anche gli altri attori della filiera, si mira a interrompere questo circolo vizioso, incentivando una maggiore diligenza nella scelta e nella verifica dei partner commerciali.
Il presente report si propone di fornire una guida chiara e operativa in merito alle sanzioni e alle responsabilità connesse all'esercizio abusivo dell'autotrasporto di cose per conto terzi, con un focus particolare sulle implicazioni per chi esercita l'attività senza titolo e per chi affida il trasporto a soggetti non regolarmente autorizzati. L'obiettivo è di offrire uno strumento utile per comprendere gli obblighi di legge e prevenire le gravi conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme.
Raccomandazioni per la Conformità
La complessità del quadro normativo e la severità delle sanzioni impongono a tutti gli attori della filiera dell'autotrasporto l'adozione di comportamenti e procedure volti a garantire la massima conformità.
Per i Committenti (incluse imprese, caricatori e proprietari della merce):
Procedure di qualifica dei fornitori: È indispensabile istituire e seguire scrupolosamente procedure interne per la qualifica e la verifica continua dei fornitori di servizi di trasporto. Queste procedure devono includere:
Il controllo sistematico e preventivo dell'iscrizione del vettore all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, utilizzando il portale ufficiale www.alboautotrasporto.it.Per i trasporti internazionali, la richiesta e verifica della Licenza Comunitaria in corso di validità.
Conservazione della documentazione: È fondamentale conservare traccia documentale di tutte le verifiche effettuate (es. stampe o screenshot delle consultazioni dell'Albo, copie dei documenti del vettore, corrispondenza relativa alle verifiche). Questa documentazione può rivelarsi cruciale in caso di contestazioni per dimostrare la propria diligenza e buona fede.
Clausole contrattuali: Inserire nei contratti di trasporto clausole specifiche in cui il vettore attesta la propria regolarità e si impegna a mantenerla per tutta la durata del rapporto. Prevedere anche la possibilità di risoluzione del contratto in caso di perdita dei requisiti da parte del vettore.
Criteri di scelta del vettore: La scelta del partner logistico non dovrebbe basarsi esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. È necessario ponderare attentamente l'affidabilità, la professionalità e, soprattutto, la regolarità del vettore. Un prezzo eccessivamente basso potrebbe essere un campanello d'allarme sulla potenziale irregolarità dell'operatore.
Corretta documentazione di trasporto: Assicurarsi che tutta la documentazione che accompagna la merce (es. scheda di trasporto, DDT, CMR per trasporti internazionali) sia compilata correttamente e riporti in modo chiaro i dati del vettore autorizzato che effettua il trasporto, incluso il suo numero di iscrizione all'Albo.
Ci sono differenze sanzionatorie per i trasporti internazionali o di cabotaggio abusivi?
Sì, la normativa italiana prevede sanzioni specifiche e differenziate per alcune tipologie di trasporti internazionali effettuati in modo abusivo, con un'attenzione particolare al fenomeno del cabotaggio stradale.
Trasporto Internazionale Abusivo (generico): L'articolo 46 della Legge 298/74, come già menzionato, si applica anche ai trasporti internazionali di cose effettuati senza il titolo autorizzativo richiesto (ad esempio, senza Licenza Comunitaria o altre autorizzazioni internazionali pertinenti). Le sanzioni pecuniarie sono quelle standard previste dall'articolo: da €2.065 a €12.394, con un pagamento in misura ridotta (P.M.R.) di €4.130. È inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
Cabotaggio Stradale Abusivo: Il cabotaggio stradale (cioè l'effettuazione di trasporti nazionali di merci da parte di un vettore stabilito in un altro Stato membro, successivamente a un trasporto internazionale) è una materia specificamente regolamentata a livello europeo (Regolamento (CE) n. 1072/2009). L'articolo 46-bis della Legge 298/74 sanziona in modo più severo il cabotaggio stradale effettuato in violazione della normativa comunitaria.
In questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria è significativamente più elevata, variando da €5.000 a €15.000. Il pagamento in misura ridotta (P.M.R.) è fissato a €5.000. Anche per questa violazione è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di recidiva specifica commessa nei tre anni precedenti, il periodo di fermo amministrativo del veicolo è raddoppiato a 6 mesi.La previsione di sanzioni più elevate per il cabotaggio abusivo rispetto al generico trasporto internazionale irregolare non è casuale. Il cabotaggio, pur essendo una pratica consentita entro certi limiti per favorire l'efficienza del mercato unico dei trasporti, può, se abusato, generare forme di concorrenza sleale a danno dei vettori nazionali, i quali sostengono costi operativi, fiscali e contributivi legati al paese di stabilimento. Le sanzioni più aspre mirano quindi a scoraggiare l'abuso di questa facoltà, proteggendo l'equilibrio del mercato interno dell'autotrasporto.
Mancanza o Non Conformità della Documentazione nei Trasporti Internazionali (Art. 46-ter L. 298/74): Questo articolo introduce un regime sanzionatorio specifico per le irregolarità documentali nei trasporti internazionali di cose. Le sanzioni sono modulate in base alla gravità dell'omissione:
Prova documentale esistente ma non presente a bordo del veicolo: Se il documento di trasporto internazionale esiste ed è regolare, ma semplicemente non si trova a bordo al momento del controllo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a €1.200 (P.M.R. €400). Il documento deve essere esibito successivamente.
Prove documentali mancanti o non conformi che consentono comunque di verificare la regolarità del trasporto: Se i documenti sono assenti o irregolari, ma da altri elementi acquisiti durante il controllo è comunque possibile desumere la regolarità del trasporto internazionale, la sanzione va da €2.000 a €6.000 (P.M.R. €2.000).
Prove documentali mancanti o non conformi che NON consentono la verifica della regolarità del trasporto: Se la mancanza o l'irregolarità dei documenti è tale da impedire la verifica della regolarità del trasporto (ad esempio, non è possibile identificare la relazione di traffico), si ricade nella più grave ipotesi di trasporto abusivo. In questo caso, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 46 della L. 298/74: sanzione pecuniaria da €2.065 a €12.394 (P.M.R. €4.130) e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.L'articolo 46-ter, quindi, si concentra specificamente sulla correttezza e completezza della documentazione che deve accompagnare i trasporti internazionali, la cui presenza è essenziale per consentire controlli efficaci sulla liceità delle operazioni transfrontaliere.
Le sanzioni pecuniarie sono state aggiornate di recente?
Gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge 298/74, originariamente espressi in Lire, sono stati oggetto di conversione in Euro e di successivi adeguamenti normativi, principalmente attraverso il Decreto Legislativo 507/1999. Le cifre indicate nelle risposte precedenti (ad esempio, €4.130 per il vettore abusivo e €3.098 per il committente che affida il trasporto a vettore abusivo, come pagamenti in misura ridotta) sono quelle attualmente in vigore e consolidate dalla prassi amministrativa e da circolari ministeriali.
Per quanto concerne gli aggiornamenti biennali generali delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, basati sull'adeguamento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) rilevato dall'ISTAT, è importante segnalare che tali aumenti sono stati sospesi per gli anni 2023 e 2024, e tale sospensione è stata prorogata anche per tutto il 2025 in virtù del cosiddetto Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202).
Sebbene la Legge 298/74 segua meccanismi di aggiornamento propri o legati a specifici interventi legislativi settoriali, e non sia direttamente inclusa nella sospensione degli adeguamenti ISTAT previsti per il Codice della Strada, la tendenza generale del governo a non incrementare le sanzioni in determinati contesti economici potrebbe riflettersi indirettamente anche sulla stabilità degli importi previsti per le violazioni nell'autotrasporto.
Al momento, non vi sono indicazioni di imminenti modifiche specifiche per le sanzioni della L. 298/74, pertanto si fa riferimento agli importi consolidati e attualmente applicati. È comunque fondamentale considerare che, anche in assenza di recenti aumenti, gli importi base delle sanzioni pecuniarie sono già di per sé significativi, e le sanzioni accessorie (fermo del veicolo, confisca del veicolo o della merce) hanno un impatto economico e operativo molto rilevante.
Leggi e Normative
Il quadro normativo che disciplina l'autotrasporto di cose per conto terzi e sanziona l'abusivismo in Italia è articolato e si basa su diverse fonti legislative fondamentali:
Legge 6 giugno 1974, n. 298: È la legge istitutiva dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e rappresenta la disciplina portante del settore. Gli articoli 26 (sanzioni per esercizio abusivo da parte del vettore e per affidamento a vettore abusivo da parte del committente) e 46 (sanzioni per chi dispone trasporti senza autorizzazione o in violazione dei limiti) sono centrali per le tematiche trattate in questo report.
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286: Ha introdotto disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Di particolare rilevanza è l'articolo 7, comma 2, che ha esteso e precisato la responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di affidamento del trasporto a vettori abusivi.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: Ha operato una significativa depenalizzazione di numerosi reati, trasformandoli in illeciti amministrativi, e ha riformato il sistema sanzionatorio. Molte sanzioni previste dalla Legge 298/74, originariamente di natura penale o espresse in lire, sono state convertite in sanzioni amministrative pecuniarie e i relativi importi sono stati aggiornati.
Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni): Sebbene non specifico per l'autotrasporto in sé, contiene numerose norme che intersecano la disciplina del settore, come quelle relative ai documenti di trasporto e di circolazione (es. art. 180), al sovraccarico dei veicoli (art. 167), al trasporto di merci pericolose (art. 168), e alle procedure per l'applicazione delle sanzioni accessorie, come il fermo amministrativo del veicolo (art. 214).
Il committente è sempre responsabile o ci sono casi di esclusione?
La responsabilità del committente che affida un trasporto a un vettore abusivo è, in linea di principio, di natura oggettiva, scaturendo dal semplice fatto di aver utilizzato un operatore non in regola.
Tuttavia, un importante orientamento della Corte di Cassazione (specificamente, l'ordinanza n. 4866 del 1° marzo 2018, menzionata in ) ha introdotto delle sfumature.
Secondo tale pronuncia, il proprietario della merce (e, per estensione logica, il committente che ha disposto il trasporto) può evitare la sanzione accessoria della confisca della merce qualora riesca a dimostrare in modo inequivocabile la propria totale estraneità e assenza di colpa nell'aver affidato il servizio al vettore abusivo. Ciò implica la necessità di provare di aver agito con la massima diligenza possibile, ad esempio, dimostrando di aver effettuato tutte le verifiche necessarie sulla regolarità del vettore (come il controllo dell'iscrizione all'Albo).
È cruciale sottolineare che l'onere di fornire tale prova liberatoria ricade interamente sul committente. La semplice affermazione di "non sapere" o di "essersi fidato" non è sufficiente. L'orientamento giurisprudenziale citato, pur temperando l'automatismo della confisca, non elimina la sanzione pecuniaria per l'affidamento a vettore abusivo, ma apre uno spazio per la difesa del committente diligente rispetto alla perdita patrimoniale della merce.
Questo approccio della giurisprudenza introduce un elemento di "colpevolezza" nella valutazione della responsabilità del committente per la confisca della merce, discostandosi da una responsabilità puramente oggettiva. Ciò rafforza in modo esponenziale l'importanza per il committente di non solo effettuare le verifiche sulla regolarità del vettore, ma anche di documentare accuratamente e conservare traccia di tali verifiche.
Documenti come screenshot della consultazione del portale dell'Albo, corrispondenza con il vettore in cui si richiedono e si ricevono i documenti attestanti la regolarità, e clausole contrattuali specifiche diventano elementi probatori fondamentali in caso di contenzioso.
La possibilità di dimostrare di aver adottato tutte le cautele ragionevoli può fare la differenza tra il subire solo una sanzione pecuniaria e perdere l'intero valore della merce trasportata.
Quali altre responsabilità ha il committente (es. sequestro della merce)?
Oltre alla sanzione pecuniaria di €3.098 (P.M.R.), l'affidamento di un trasporto a un vettore abusivo da parte di un'impresa (committente, caricatore o proprietario della merce) comporta una conseguenza accessoria particolarmente grave: il sequestro amministrativo della merce trasportata, finalizzato alla confisca.
La confisca della merce rappresenta un rischio economico diretto e potenzialmente molto ingente per il committente, che può superare di gran lunga l'importo della sanzione pecuniaria. Una sanzione di €3.098 potrebbe, in alcuni contesti di elevati volumi di trasporto, essere quasi considerata un "costo operativo" da imprese particolarmente negligenti o orientate al massimo risparmio, qualora il vantaggio economico percepito dall'affidamento a un vettore abusivo (generalmente più economico) fosse superiore.
Tuttavia, la prospettiva della confisca della merce cambia radicalmente questa valutazione del rischio. Il valore della merce trasportata può ammontare a decine, se non centinaia, di migliaia di euro. La perdita della merce non solo comporta un danno economico diretto, ma può anche scatenare una serie di conseguenze negative a cascata: interruzioni della catena produttiva o distributiva, danni reputazionali nei confronti dei propri clienti (destinatari della merce), e potenziali contenziosi contrattuali.
Questa sanzione accessoria, quindi, agisce come un deterrente molto più potente, spingendo il committente a una maggiore e più scrupolosa diligenza nella scelta e verifica dei propri partner di trasporto.
Inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere in solido per altre violazioni commesse dal vettore, qualora, ad esempio, le istruzioni di trasporto fornite siano incompatibili con il rispetto delle normative sulla sicurezza della circolazione o sui tempi di guida e riposo dei conducenti.
Anche la mancata o errata compilazione della documentazione di accompagnamento del trasporto, come la "scheda di trasporto" (o documenti equivalenti), può comportare sanzioni dirette al committente.
Ad esempio, l'omessa indicazione sulla scheda di trasporto del numero di iscrizione del vettore all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori è sanzionata a carico del committente con una sanzione pecuniaria che va da €600 a €1.800, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 286/2005.
A quanto ammontano le sanzioni pecuniarie per chi affida il trasporto a soggetti non autorizzati?
La legge italiana non sanziona solo chi esercita abusivamente l'attività di autotrasporto, ma anche chi, incautamente o deliberatamente, affida servizi di trasporto a vettori non regolarmente autorizzati.
L'articolo 26, comma 2, della Legge 298/74 stabilisce che chiunque (sia esso un privato cittadino o un'impresa) affidi l'esecuzione di un trasporto di cose per conto terzi a un vettore che non sia iscritto all'Albo o che comunque eserciti abusivamente l'attività, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria.
L'importo del pagamento in misura ridotta (P.M.R.) per questa violazione è fissato a €3.098. Originariamente, la sanzione era espressa in lire, con un minimo di 1.549.000 lire e un massimo di 9.296.000 lire.
Questa responsabilità è stata ulteriormente rafforzata e specificata dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 286/2005, il quale ribadisce che il committente, il caricatore e il proprietario della merce che affidano un trasporto a un vettore abusivo (cioè non iscritto all'Albo, o che opera senza i titoli necessari o in violazione delle condizioni in essi prescritte) sono soggetti alle sanzioni previste dal citato articolo 26, comma 2, della Legge 298/74
Cosa accade in caso di recidiva?
La normativa riserva un trattamento sanzionatorio particolarmente aspro per chi reitera le violazioni. In caso di recidiva specifica infraquinquennale, ovvero se il soggetto commette un'altra violazione dell'art. 26, comma 1, o dell'art. 46 della L. 298/74 nei cinque anni precedenti a una violazione già accertata, le conseguenze sono più gravi:
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata e va da €2.582 a €15.493. Il pagamento in misura ridotta (P.M.R.) sale a €5.164.
Si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Questo significa che il veicolo viene sottratto definitivamente alla disponibilità del proprietario.
Specificamente per la recidiva nella violazione dell'art. 46, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.
L'inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva, che culmina con la confisca del veicolo, evidenzia una chiara intenzione del legislatore. Non si tratta solo di punire la singola infrazione, ma di disincentivare con forza la persistenza nell'illegalità. Una prima sanzione pecuniaria, pur significativa, e un fermo temporaneo del mezzo potrebbero essere considerati da alcuni operatori disonesti come un "rischio d'impresa" calcolato.
La confisca del veicolo, invece, sottrae all'operatore abusivo il principale strumento per continuare a delinquere, mirando a rimuoverlo efficacemente dal mercato e a tutelare gli operatori che agiscono nella legalità. Questa progressione sanzionatoria sottolinea come il sistema sia designato per colpire in modo sempre più incisivo chi ignora i primi richiami all'ordine e persevera nella condotta illecita.
Sono previste sanzioni accessorie (es. fermo del veicolo, confisca)?
Sì, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'esercizio abusivo dell'autotrasporto comporta l'applicazione di significative sanzioni accessorie. Per le violazioni contemplate dagli articoli 26, comma 1, e 46 della Legge 298/74, è previsto il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per commettere l'illecito, per una durata di tre mesi. Durante il periodo di fermo, il veicolo non può circolare e deve essere custodito secondo le modalità previste dalla legge.
A quanto ammontano le sanzioni pecuniarie per chi esercita abusivamente l'autotrasporto di cose per conto terzi?
L'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi è sanzionato severamente dalla normativa italiana. Le principali disposizioni di riferimento sono gli articoli 26, comma 1, e 46 della Legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 26, comma 1, L. 298/74: Punisce chiunque eserciti l'autotrasporto di cose per conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli Autotrasportatori. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da €2.065 a €12.394. È ammesso il pagamento in misura ridotta (P.M.R.) pari a €4.130.
Art. 46, L. 298/74: Sanziona chiunque disponga l'esecuzione di un trasporto di cose per conto terzi senza la prescritta autorizzazione, o con un veicolo non idoneo (ad esempio, immatricolato per uso proprio), oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nei titoli autorizzativi. Questa norma si applica anche ai trasporti internazionali abusivi. La sanzione pecuniaria è identica a quella dell'art. 26, comma 1: da €2.065 a €12.394, con un pagamento in misura ridotta (P.M.R.) di €4.130.
È importante notare che il pagamento in misura ridotta, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, estingue l'obbligazione.
Come può un committente verificare se un'impresa di autotrasporto è regolarmente autorizzata?
Il committente non solo ha la facoltà, ma anche l'obbligo giuridico di accertarsi della regolarità del vettore a cui intende affidare un trasporto di merci. La principale e più accessibile forma di verifica consiste nel controllare l'effettiva iscrizione dell'impresa di autotrasporto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Questa verifica può essere effettuata agevolmente e gratuitamente online, accedendo al portale ufficiale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, gestito dal Comitato Centrale per l'Albo, all'indirizzo www.alboautotrasporto.it. Sul portale è generalmente disponibile una sezione per la "consultazione dati impresa" o simile, che permette di ricercare un'impresa inserendo il suo codice fiscale o la partita IVA.
Il sistema restituirà le informazioni relative all'iscrizione, se l'impresa è regolarmente registrata.
Per i trasporti internazionali, è altresì fondamentale richiedere al vettore una copia della Licenza Comunitaria in corso di validità.
La disponibilità di strumenti di verifica online così diretti e di facile utilizzo ha una implicazione significativa: sposta in maniera considerevole l'onere della prova sul committente. Se un committente affida un trasporto a un vettore abusivo e viene successivamente sanzionato, il fatto di non aver utilizzato questi strumenti di controllo, gratuiti e facilmente accessibili, rende molto più arduo sostenere una posizione di buona fede o di incolpevole affidamento.
La facilità con cui l'informazione sulla regolarità di un vettore può essere ottenuta rafforza la presunzione di negligenza, se non di colpa, a carico del committente che omette tali basilari verifiche.
Quali sono i requisiti per esercitare legalmente l'attività di autotrasporto per conto terzi?
Per esercitare legalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi in Italia, un'impresa deve soddisfare una serie di requisiti fondamentali:
Iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi: Questo è il requisito cardine, che attesta l'abilitazione dell'impresa a operare nel settore.
Requisito di onorabilità: Deve essere posseduto dall'amministratore unico, dai membri del consiglio d'amministrazione, dai soci illimitatamente responsabili o dal titolare dell'impresa individuale. Implica l'assenza di determinate condanne penali o dichiarazioni di fallimento.
Requisito di idoneità finanziaria: L'impresa deve dimostrare una capacità finanziaria adeguata, quantificata in almeno €9.000 per il primo veicolo utilizzato e €5.000 per ogni veicolo successivo.
Requisito di idoneità professionale: Deve essere posseduto dal gestore dei trasporti dell'impresa e si acquisisce tramite il superamento di un esame specifico o per titoli.
Licenza Comunitaria: Per effettuare trasporti internazionali di merci su strada all'interno dell'Unione Europea, è indispensabile essere titolari della Licenza Comunitaria, rilasciata alle imprese che soddisfano i requisiti sopra menzionati e sono iscritte all'Albo.
Esistono diverse tipologie di iscrizione all'Albo, ad esempio per imprese che operano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, da 1,5 a 3,5 tonnellate, o senza limiti di peso
Cosa si intende per esercizio abusivo dell'autotrasporto di cose per conto terzi?
Per esercizio abusivo dell'autotrasporto di cose per conto terzi si intende lo svolgimento dell'attività di trasporto di merci per conto di altri soggetti, dietro il pagamento di un corrispettivo, senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente. Questa definizione comprende diverse fattispecie, tra cui:
L'effettuazione di trasporti senza la prescritta iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi.
L'esecuzione di trasporti internazionali all'interno dell'Unione Europea senza la Licenza Comunitaria.
L'operare in violazione delle condizioni o dei limiti imposti dai titoli autorizzativi posseduti.
L'utilizzo di un veicolo immatricolato per "uso proprio" per effettuare trasporti per conto terzi, dissimulando la natura commerciale del servizio.
Disporre un trasporto di cose per conto di terzi senza la necessaria autorizzazione.
